Art. 1.

      1. I tecnici laureati in servizio, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del riconoscimento dell'attività didattica da loro svolta e risultante agli atti delle singole facoltà di appartenenza, sono collocati in soprannumero nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari delle università.
      2. Il passaggio nel ruolo degli assistenti ordinari, di cui al comma 1, è disposto a domanda dell'interessato, da presentare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. I posti lasciati liberi dai tecnici laureati sono soppressi.